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Bonus adeguamenti anti-covid ambienti di lavoro: centro fieristico

11 Maggio 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per l’adeguamento anti-covid19 degli ambienti di lavoro, devono ritenersi inclusi tra gli interventi edilizi agevolabili, quelli effettuati da un ente di gestione di un quartiere fieristico (codice ATECO 82.30.00), finalizzati a favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni e a riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, organizzando se possibile percorsi separati per l’entrata e l’uscita. (Agenzia delle Entrate – Risposta 10 maggio 2021, n. 322).

La fattispecie oggetto di interpello riguarda l’accesso al credito d’imposta per adeguamenti anti-covid negli ambienti di lavoro, in relazione a interventi effettuati dal gestore del quartiere fieristico (Codice ATECO 82.30.00 – “Organizzazione di convegni e fiere”) consistenti in:
1) realizzazione di nuove aperture per favorire il ricambio d’aria e il deflusso dal padiglione più utilizzato del quartiere mediante l’installazione di numero 13 portoni (4 singoli e 9 doppi);
2) apertura di un nuovo varco per favorire un deflusso regolato che garantisca il distanziamento interpersonale mediante opere edili e di carpenteria, consistenti nella realizzazione di una rampa di accesso previe demolizioni dell’esistente;
3) opere edili e di impiantistica per la ristrutturazione di una sala in precedenza dedicata ad altre funzioni quale locale per la registrazione dei partecipanti ai convegni che si terranno nell’ampia sala esistente all’interno della palazzina uffici, al fine di garantire il distanziamento tra il personale della fiera e i partecipanti ai convegni e incontri organizzati nella sala dedicata, nonché tra gli stessi partecipati evitando cosi l’accalcamento nell’area di accesso alla sala.

Il Decreto Rilancio (art. 120) ha introdotto un credito d’imposta, in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, destinato ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell’allegato 1 del menzionato decreto rilancio.

Le spese in relazione alle quali spetta il cd. “credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro” sono suddivise in due gruppi, quello degli interventi agevolabili e quello degli investimenti agevolabili. In particolare:
1) gli interventi agevolabili sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARS- CoV-2, tra cui rientrano espressamente:
– quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l’acquisto di arredi di sicurezza. Sono ricomprese in tale insieme gli interventi edilizi funzionali alla riapertura o alla ripresa dell’attività, fermo restando il rispetto della disciplina urbanistica;
– gli interventi per l’acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza (cosiddetti “arredi di sicurezza”).
2) gli investimenti agevolabili sono quelli connessi ad attività innovative, tra cui sono ricompresi quelli relativi allo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (cd. termoscanner) dei dipendenti e degli utenti.

Il credito d’imposta può essere utilizzato:
– in compensazione tramite Modello F24; o, in alternativa
– entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Per quanto riguarda le spese per le quali è possibile fruire del credito d’imposta, in particolare per gli interventi agevolabili, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:
– deve trattarsi esclusivamente degli interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2;
– devono essere prescritti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida per le riaperture delle attività elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali.

Nella fattispecie, per valutare la riconducibilità degli interventi effettuati dal gestore del quartiere fieristico tra quelli agevolabili occorre fare riferimento alle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, più volte aggiornate e da ultimo recepite nell’allegato 9 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che devono ritenersi inclusi tra le spese agevolabili tutti i costi relativi ad interventi effettuati sulle strutture esistenti per i quali risulti dimostrabile (in termini di relazione causa-effetto) che la relativa realizzazione risulti funzionale al rispetto delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del COVID-19, e sempreché le spese sostenute rispettino criteri di effettività, pertinenza e congruità considerata la tipologia di attività svolta e i luoghi in cui la stessa viene posta in essere.
Con riferimento al caso in esame, in particolare, l’Agenzia ritiene che siano ammissibili all’agevolazione gli interventi individuati ai punti n. 1) – realizzazione di nuove aperture per favorire il ricambio d’aria e il deflusso dal padiglione – e n. 2) – realizzazione di una rampa di accesso previe demolizioni dell’esistente e opere di carpenteria per il cancello a chiusura, poiché appaiono finalizzati a “favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni” e a “riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti» organizzando se possibile “percorsi separati per l’entrata e l’uscita”, secondo quanto prescritto dalle linee guida.
Diversamente, non possono ritenersi agevolabili le spese per l’intervento indicato al punto n. 3) – “ristrutturazione di una sala in precedenza dedicata ad altre funzioni quale locale per la registrazione dei partecipanti ai convegni che si terranno nell’ampia sala esistente all’interno della palazzina uffici, mediante opere edili e di impiantistica”, poiché risultano ulteriori rispetto a quanto espressamente prescritto dalle linee guida.

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