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Avvocato e sindaco di società: scissione dell’imponibile Irap

18 Novembre 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

La Corte di Cassazione ha affermato che il professionista, che operi contemporaneamente come avvocato e come sindaco di una società, deve corrispondere l’Irap solo per la parte di guadagni realizzati nell’attività autonomamente organizzata di avvocato, ma non per quella di sindaco (Ordinanza 15 novembre 2021, n. 34176).

Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione riguarda l’assoggettabilità ad Irap dei compensi ricevuti da un avvocato per l’espletamento dell’incarico di sindaco in società di capitali, svolto senza avvalersi di un’autonoma organizzazione.
In proposito la Corte di Cassazione ha chiarito, riguardo ai redditi realizzati dal libero professionista nell’esercizio di attività di sindaco, amministratore di società, consulente tecnico, che non è soggetto ad Irap quel segmento di ricavo netto consequenziale a quell’attività specifica purché risulti possibile, in concreto, scorporare le diverse categorie di compensi conseguiti e verificare l’esistenza dei presupposti impositivi per ciascuno dei settori interessati.
Con riferimento alla diversa ipotesi di un commercialista, la Corte Suprema ha precisato che in tema di IRAP, qualora il professionista, oltre a svolgere attività ordinaria (di commercialista), sia titolare della carica di sindaco di società, l’imposta non è dovuta anche per i compensi correlati a quest’ultima attività, che vanno pertanto scorporati da quelli derivanti dalle altre attività. Ciò in quanto la disciplina IRAP (artt. 3, co. 1, lett. c), e 8 del D.Lgs. n. 446 del 1997), nel definire i soggetti passivi, richiama solo le persone fisiche esercenti arti e professioni di cui all’art. 53, co. 1 del TUIR (titolari di reddito di lavoro autonomo) e non anche quelle di cui all’art. 50, co. 1, lett. c-bis) del TUIR (titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Pertanto, in tema d’IRAP, non realizza il presupposto impositivo l’esercizio dell’attività di sindaco e di componente di organi di amministrazione e controllo di enti di categoria, che avvenga in modo individuale e separato rispetto ad ulteriori attività espletate e senza ricorrere ad un’autonoma organizzazione.
In altri termini, per la soggezione all’IRAP non è sufficiente che il professionista (nel caso di specie, l’avvocato) normalmente operi presso uno studio professionale, atteso che tale presupposto non integra, di per sé, il requisito dell’autonoma organizzazione rispetto ad un’attività rilevante quale organo di una compagine terza.
Affinché sia applicabile detto principio, il contribuente deve tenere distinti i proventi derivanti dall’attività di sindaco di società rispetto a quelli derivanti dalla attività di avvocato.
In presenza di tale condizione, il giudice deve operare la distinzione tra il segmento di attività svolto dal professionista quale sindaco, che non può essere assoggettata a tassazione Irap, per espressa disposizione legislativa, rispetto alle ulteriori attività espletate dallo stesso, per le quali vale il principio giurisprudenziale della assoggettabilità ad Irap solo in presenza della sussistenza della “autonoma organizzazione”.

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