È stata prolungata l’efficacia temporale del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2021/521 e sono stati estesi i casi di esclusione dall’obbligo di presentazione dell’autorizzazione anche alle esportazioni dirette ai paesi EFTA-SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia). (AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI – Determinazione 06 maggio 2021, n. 136360/RU, Nota 06 maggio 2021, n. 136356/RU) In considerazione dell’andamento della pandemia da COVID-19 che, nonostante l’accelerazione delle vaccinazioni in tutta l’UE, resta allarmante e richiede dunque il mantenimento delle misure introdotte e consolidate volte a prevenire carenze e ritardi nella fornitura di vaccini mediante l’obbligo di produrre una preventiva autorizzazione all’esportazione dei vaccini contro i coronavirus legati alla SARS (specie SARS–CoV) e delle sostanze attive finalizzate alla fabbricazione degli stessi, la Commissione europea, alla scadenza della vigenza del citato Regolamento n. 2021/521 ha emanato il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 734 del 05 maggio 2021. – i Paesi a basso e medio reddito compresi nell’elenco COVAX AMC; – effettuate nel contesto di una risposta umanitaria di emergenza;
Con il suddetto Regolamento viene estesa la validità delle misure di cui al Regolamento n. 2021/521 fino al 30 giugno 2021 e vengono introdotti nuovi paesi (Islanda, Lichtenstein, Norvegia) tra i casi di esclusione dall’obbligo dell’adempimento autorizzativo in questione.
In particolare, dunque, secondo quanto disposto dal Regolamento di Esecuzione n. 2021/734, i casi di non sottoposizione ad autorizzazione sono i seguenti:
1. le esportazioni dirette verso:
– Andorra, Isole Fær Øer, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino, Città del Vaticano, i paesi e territori d’oltremare elencati nell’allegato II del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, Büsingen, Helgoland, Livigno, Ceuta e Melilla;
– le esportazioni di merci acquistate o consegnate tramite il COVAX, l’Unicef e la PAHO a destinazione di qualsiasi altro paese partecipante al COVAX;
2. le esportazioni che ricadano in uno dei seguenti casi:
– acquistate dagli Stati membri nell’ambito degli APA conclusi dall’Unione e donate o rivendute a un paese terzo;
– verso strutture situate nella piattaforma continentale di uno Stato membro o nella zona economica esclusiva dichiarata da uno Stato membro a norma della convenzione UNCLOS.
Tutte le istruzioni fornite precedentemnte dalle Dogane, anche inerenti alla procedura di rilascio delle autorizzazioni in parola, restano valide.