Forniti chiarimenti sul credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo in caso di esercizio di attività di commercio al dettaglio (Agenzia delle Entrate – Risposta 23 aprile 2021, n. 287). Nel caso di specie, le società istanti esercitano non solo attività di commercio al dettaglio, ma anche altre attività non riconducibili in tale categoria. In particolare, le istanti dichiarano che i ricavi derivanti dalla vendita al dettaglio rappresentano più del cinquanta per cento dei ricavi complessivi, tenuto conto dei ricavi derivanti dalle altre attività.
Nel merito, tenuto conto del fine agevolativo dell’articolo 28 del decreto Rilancio, il quale si propone espressamente di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 anche nel settore del “commercio al dettaglio”, l’Agenzia ritiene coerente con la voluntas legis che le società istanti possano beneficiare del credito d’imposta di cui al comma 3-bis allorché specificatamente dalla sola attività di commercio al dettaglio siano derivati – nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio (periodo d’imposta 2019) – ricavi superiori a 5 milioni di euro.
Pertanto, le società istanti possono beneficiare dell’agevolazione in esame nella misura del 20 per cento dell’importo mensile del canone, relativo ai mesi di marzo e aprile del 2020 e anche per il mese di maggio del 2020, versato nel periodo d’imposta 2020, per la locazione dei locali in cui vengono svolte in via esclusiva attività di commercio al dettaglio, ovvero dei locali in cui vengono svolte contestualmente attività di commercio al dettaglio e altre attività.
Resta fermo che le società istanti non potranno usufruire del credito d’imposta di cui al comma 3-bis con riferimento ai canoni versati per la locazione degli immobili in cui non è svolta, nemmeno in maniera contestuale, l’attività di commercio al dettaglio.
L’Agenzia fa presente, infine, che, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legge n. 137 del 2020, le società istanti potranno usufruire, relativamente ai canoni di locazione per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, del credito d’imposta di cui al comma 1 dell’articolo 28 del decreto Rilancio, nel caso in cui le attività diverse da quella di commercio al dettaglio risultino contemplate dall’Allegato 1 annesso al citato decreto legge n. 137 del 2020.
In tale ipotesi, le società istanti potranno beneficiare dell’agevolazione in esame nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile dei canoni relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 versati per la locazione sia dei locali in cui viene svolta in via esclusiva un’attività diversa da quella di commercio al dettaglio (purché inclusa nel citato Allegato 1), sia dei locali in cui vengono svolte contestualmente tale attività e attività di commercio al dettaglio.
Resta fermo che le società istanti non potranno usufruire del credito d’imposta disciplinato dall’articolo 8 in parola per la locazione degli immobili in cui è svolta esclusivamente la riferita attività di commercio al dettaglio.