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Assistenza Sanitaria CCNL CIFA-CONFSAL: il nuovo Regolamento del Fondo SanARCom

5 Marzo 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

In vigore dall’1/1/2021 il nuovo Regolamento SanARCom che disciplina le attività del Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dipendenti delle Aziende che applicano i CCNL siglati da CIFA e CONFSAL

Il presente Regolamento, che disciplina le attività del Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa, per i dipendenti delle Aziende che applicano i CCNL siglati da CIFA e CONFSAL, entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2021.

Soggetti obbligati e beneficiari
Tutti i datori di lavoro che aderiscono o che applicano i CCNL stipulati da CIFA e CONFSAL hanno l’obbligo di iscrivere i lavoratori a SanARCom.
Il presente Regolamento è valido per i lavoratori subordinati a tempo pieno o parziale, a tempo indeterminato e gli apprendisti. Sono esclusi dall’applicazione i lavoratori con la qualifica di quadri e dirigenti, per i quali vigono appositi Regolamenti.
Sono altresì beneficiari delle prestazioni di SanARCom tutti i lavoratori a termine, purché la durata del contratto sia superiore ai 3 mesi. E’ infine consentita l’iscrizione a SanARCom dei dipendenti delle Associazioni Datoriali e Sindacali firmatarie dell’Accordo Interconfederale prima richiamato, e delle Organizzazioni ed Enti Bilaterali collegati, e delle loro articolazioni territoriali e/o associative.

Contribuzione
L’azienda aderente a SanARCom può scegliere, per i propri dipendenti, tra tre diversi piani sanitari caratterizzati da un’offerta di prestazioni via via più ampia:

1. l’OPZIONE 1 prevede un contributo ordinario fissato in 12,00 euro per ciascun dipendente per 12 mensilità, di cui euro 10,00 a carico dell’azienda ed euro 2,00 a carico del lavoratore;
2. l’OPZIONE 2 prevede un contributo ordinario fissato in 16,00 euro per ciascun dipendente per 12 mensilità, di cui euro 14,00 a carico dell’azienda ed euro 2,00 a carico del lavoratore;
3. l’OPZIONE 3 prevede un contributo ordinario fissato in 18,00 euro per ciascun dipendente per 12 mensilità, di cui euro 16,00 a carico dell’azienda ed euro 2,00 a carico del lavoratore

A tale contribuzione mensile deve essere aggiunta la somma “Una Tantum” di euro 30, totalmente a carico del datore di lavoro, quale quota di iscrizione per ogni lavoratore beneficiario.
La quota di iscrizione “Una tantum” non sarà dovuta solo per i lavoratori che siano oggetto di passaggio da un qualsiasi altro fondo di assistenza sanitaria integrativa a SanARCom.

Obbligo contributivo
Per i dipendenti di aziende che applicano i CCNL sottoscritti da CIFA e CONFSAL l’iscrizione al Fondo, come chiarito dalle circ. Min Lav. 80/2010 e 43/2010, è un diritto contrattuale di natura retributiva del lavoratore. Pertanto, il datore di lavoro che ometta il versamento delle quote destinate al Fondo è tenuto a corrispondere al lavoratore un E.D.R. (Elemento Distinto della Retribuzione) dagli importi stabiliti dai rispettivi CCNL di riferimento. L’Elemento Distinto della Retribuzione rientra nella retribuzione di fatto e nella base di calcolo per il trattamento di fine rapporto. L’obbligo contrattuale viene assolto mediante il versamento della quota di iscrizione “Una tantum” e dei contributi ordinari.

Adesione Nucleo Familiare
E’ consentita l’iscrizione a SanARCom, totalmente a carico del lavoratore, dei componenti del nucleo familiare. L’adesione deve riguardare tutti i componenti del nucleo familiare. Per nucleo familiare si intende il coniuge o il convivente more uxorio, i figli minorenni, i figli fiscalmente a carico fino all’età di anni 26, tutti risultanti dallo stato di famiglia. I figli dei dipendenti della stessa Azienda/Associato coniugati o conviventi more uxorio dovranno essere inseriti in copertura esclusivamente nel nucleo del coniuge o convivente con l’età anagrafica maggiore tra i due. Nel caso in cui entrambi i coniugi o conviventi more uxorio siano dipendenti della stessa Azienda/Associato e titolari del piano sanitario, non potranno anche essere inseriti con la qualifica di familiare nel nucleo del rispettivo coniuge o convivente.
L’adesione del nucleo familiare deve essere effettuata contestualmente all’iscrizione del dipendente presso il Fondo o, in alternativa, dal 1° al 31 ottobre di ogni anno.
L’inclusione di familiari in un momento successivo all’iscrizione o alle predette date è consentita solamente in caso di variazione dello stato di famiglia per matrimonio, nuovo nato o nuova convivenza.
Il lavoratore iscritto a SanARCom che intende iscrivere il proprio nucleo familiare deve accedere alla propria Area Riservata su Gestionale SanARCom e seguire la procedura prevista per l’adesione del nucleo familiare.
Sulle informazioni autocertificate relative al nucleo familiare, SanARCom può in qualunque momento effettuare controlli chiedendo all’iscritto idonea certificazione. Il mancato riscontro determinerà la decadenza del diritto all’assistenza sanitaria del familiare/convivente interessato. La falsa dichiarazione farà, inoltre, incorrere l’iscritto nelle sanzioni civili e penali previste dalla legge.


I contributi annuali di iscrizione del nucleo familiare, a carico del lavoratore, ammontano, relativamente all’Opzione 1 su riportata, a:
– n. 1 componente oltre all’iscritto pari ad € 250,00
– n. 2 componente oltre all’iscritto pari ad € 490,00
– n. 3 componente oltre all’iscritto pari ad € 720,00
– n. 4 componente oltre all’iscritto pari ad € 940,00
– n. 5 componente oltre all’iscritto pari ad € 1.140,00

I contributi annuali di iscrizione del nucleo familiare, a carico del lavoratore, ammontano, relativamente all’Opzione 2 su riportata, a:
– n. 1 componente oltre all’iscritto pari ad € 268,00
– n. 2 componente oltre all’iscritto pari ad € 525,00
– n. 3 componente oltre all’iscritto pari ad € 772,00
– n. 4 componente oltre all’iscritto pari ad € 1.007,00
– n. 5 componente oltre all’iscritto pari ad € 1.222,00

I contributi annuali di iscrizione del nucleo familiare, a carico del lavoratore, ammontano, relativamente all’Opzione 3 su riportata, a:
– n. 1 componente oltre all’iscritto pari ad € 305,00
– n. 2 componente oltre all’iscritto pari ad € 595,00
– n. 3 componente oltre all’iscritto pari ad € 875,00
– n. 4 componente oltre all’iscritto pari ad € 1.140,00

– n. 5 componente oltre all’iscritto pari ad € 1.485,00

II versamento della contribuzione utile all’estensione della polizza al nucleo familiare va effettuato in un’unica soluzione tramite bonifico bancario sulla base dell’apposita distinta di versamento che viene generata all’interno dell’Area Riservata al dipendente su Gestionale SanARCom.

Mancato versamento dei contributi
In caso di morosità del datore di lavoro nel versamento dei contributi per due mensilità consecutive, SanARCom sospenderà le prestazioni di assistenza sanitaria integrativa e tale sospensione sarà comunicata all’azienda ed al dipendente. I contributi dovuti dalle aziende morose, versati con un ritardo tale da non poter più esser destinati alle originarie coperture sanitarie come previste dal presente Regolamento, non potranno essere restituiti e saranno utilizzati in regime solidaristico per l’erogazione delle prestazioni sanitarie agli iscritti al Fondo. Nel caso di comunicazione tardiva di cessazione dell’azienda o del dipendente, eventuali richieste di cancellazione con effetto retroattivo e conseguente restituzione dei contributi versati non potranno essere accolte qualora inoltrate dopo che i contributi siano stati utilizzati per la copertura assicurativa.

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