Il possesso dell’abilitazione non esclude la possibilità di assumere un Assistente di Studio Odontoiatrico con contratto di apprendistato professionalizzante, potendo modularsi il percorso formativo sulla base delle competenze già acquisite nel corso della formazione effettuata e della disciplina regionale di riferimento in relazione alla durata ed ai contenuti dell’offerta formativa pubblica di base e trasversale, determinata sulla base del titolo di studio posseduto dall’apprendista al momento dell’assunzione (INL, parere 31 maggio 2021, n. 873). Il chiarimento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro arriva in seguito alla richiesta di parere concernente la possibilità di assumere con contratto di apprendistato professionalizzante un Assistente di Studio Odontoiatrico già dotato di abilitazione ai sensi del D.P.C.M. 9 febbraio 2018.
Il citato D.P.C.M. recepisce l’accordo stipulato il 23 novembre 2017 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, concernente l’individuazione del profilo professionale dell’Assistente di studio odontoiatrico, quale operatore d’interesse sanitario di cui all’art. 1, comma 2, della legge 26 febbraio 2006, n. 43, e la disciplina della relativa formazione.
Secondo il D.P.C.M. 9 febbraio 2018, l’Assistente di studio odontoiatrico è l’operatore in possesso dell’Attestato conseguito a seguito della frequenza di specifico corso di formazione che svolge attività finalizzate all’assistenza dell’odontoiatra e dei professionisti sanitari del settore durante la prestazione clinica, alla predisposizione dell’ambiente e dello strumentario, all’accoglimento dei clienti ed alla gestione della segreteria e dei rapporti con i fornitori.
La formazione di tale soggetto è di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e, oltre ad una parte teorica, prevede un tirocinio presso gli studi odontoiatrici o altri servizi e strutture autorizzate, sotto la supervisione di un operatore qualificato ed esperto. Il percorso si conclude con lo svolgimento di un esame diretto a verificare l’apprendimento delle conoscenze e l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali richieste, con rilascio del relativo attestato di qualifica.
In relazione alla possibilità per il datore di lavoro di assumere con contratto di apprendistato professionalizzante un ASO già abilitato, tuttavia, il D.P.C.M. nulla stabilisce.
In linea generale, come noto, l’art. 44 del D.Lgs. n. 81/2015 consente ai datori di lavoro pubblici o privati di assumere soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni con contratto di apprendistato professionalizzante, per il conseguimento di una qualificazione ai fini contrattuali. L’inquadramento con tale tipologia contrattuale implica una componente formativa erogata in parte in azienda e in parte all’esterno, attraverso l’offerta formativa pubblica volta all’acquisizione di competenze di base e trasversali.
Nella vigenza della precedente normativa in materia di apprendistato – con riferimento ai docenti abilitati all’insegnamento – il Ministero del lavoro aveva già precisato che il ricorso al contratto di apprendistato professionalizzante non è automaticamente escluso, a condizione che nel piano formativo individuale siano indicati appositi percorsi formativi coerenti con le esigenze dell’impresa ed “uno sviluppo di competenze diverse ed ulteriori, anche di tipo integrativo, rispetto a quelle già maturate ai fini dell’abilitazione”, riscontrabili nello svolgimento concreto delle attività (v. interpello n. 38/2010).
Ciò premesso, secondo l’Ispettorato nazionale del lavoro, salvo diversa previsione della contrattazione collettiva e nel rispetto delle disposizioni in essa contenute sulla durata e sulle modalità di erogazione della formazione, non sussistono ragioni ostative alla applicabilità di tale principio anche nella fattispecie in esame. Quindi, il possesso dell’abilitazione non esclude l’assunzione dell’Assistente di Studio Odontoiatrico con contratto di apprendistato professionalizzante, potendo portare ad una modulazione del percorso formativo, eventualmente ridotto, che tenga conto delle competenze acquisite nel corso della formazione già effettuata e della disciplina regionale di riferimento in relazione alla durata ed ai contenuti dell’offerta formativa pubblica di base e trasversale, determinata sulla base del titolo di studio posseduto dall’apprendista al momento dell’assunzione.