Seguono alcuni aspetti normativi del rinnovo del CCNL impianti sportivi e attività sportive siglato il 15/7/2021, tra CONFLAVORO PMI, l’ASI, la MSA, la CNS Libertas, la FISE, la FIS, e la FESICA-CONFSAL, con l’assistenza della CONFSAL.
Contratti di lavoro a tempo determinato – limiti quantitativi
Le Parti convengono che il limite numerico entro il quale possono essere stipulati contratti di lavoro a tempo determinato è stabilito nella misura pari al 50% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione. Le frazioni di unità si computano per intero. A seguito di accordo sindacale sarà possibile aumentare o diminuire il limite di cui sopra.
Resta salva la facoltà di assumere lavoratori con contratto a tempo determinato secondo le seguenti proporzioni:
BASE DI COMPUTO a Tempo Indeterminato |
CONTRATTI a Tempo Determinato |
---|---|
0-4 | 4 |
5-9 | 5 |
Oltre 10 | 50% |
I limiti quantitativi di cui al presente articolo non si applicano ai contratti a termine stipulati dalle aziende che rientrano nelle fattispecie dell’art. 16 del presente CCNL. Gli accordi integrativi stipulati tra le parti aderenti alle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori stipulanti il presente CCNL, possono definire ulteriori ipotesi di esclusione, modificare le misure ed anche individuare ipotesi di stabilizzazione dei suddetti lavoratori. Restano ferme le esclusioni e le discipline specifiche previste dalla legge.
Apprendistato professionalizzante
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato per il raggiungimento dei livelli dal 2° al 6°.
La durata ed il trattamento economico sono così determinati:
Livello |
Durata |
Trattamento economico |
---|---|---|
2°-3°-4°-5° | 36 mesi | – prima metà del periodo di apprendistato: due livelli sotto quello di destinazione finale; – seconda metà del periodo di apprendistato: un livello sotto quello di destinazione finale. |
6° | 24 mesi | – prima metà del periodo di apprendistato: due livelli sotto quello di destinazione finale;
– seconda metà del periodo di apprendistato: un livello sotto quello di destinazione finale. |
Alla fine dell’apprendistato il livello di inquadramento sarà quello corrispondente alla qualifica eventualmente conseguita.
Per gli apprendisti assunti per l’acquisizione delle qualifiche e mansioni comprese all’interno della disciplina contrattuale nazionale del CCNL Sport nel sesto livello di inquadramento, l’inquadramento e il conseguente trattamento economico sono al settimo livello per la prima metà della durata del rapporto di apprendistato.
Le parti concordano che in nessun caso la retribuzione di fatto dell’apprendista potrà superare – per effetto delle minori trattenute contributive – la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello. La stessa regola si applica al lavoratore ex apprendista che continui a godere del più favorevole regime contributivo per il periodo successivo alla qualificazione.
Apprendistato in cicli stagionali
Per apprendistato in cicli stagionali si intende quel contratto di apprendistato la cui durata è temporalmente legata al ciclo delle stagioni.
Per tutti i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali è prevista la possibilità di assumere apprendisti con contratti di lavoro a termine.
In tali casi la durata del percorso formativo dell’apprendista stagionale, che l’art. 32 regolamenta con riferimento all’anno, dovrà essere proporzionato rispetto alla effettiva durata del rapporto contrattuale instaurato con l’apprendista.
Il datore di lavoro potrà assumere più volte, a tempo determinato, l’apprendista nel corso di complessivi 48 mesi dalla data della prima assunzione; ai fini del computo della durata dell’apprendistato stagionale sono utili anche le brevi attività lavorative svolte nell’intervallo tra una stagione e l’altra.
L’apprendista, che ha già svolto un periodo di apprendistato presso un’azienda che opera in cicli stagionali, ha diritto di precedenza, per un anno, nell’assunzione presso la stessa impresa per la stagione successiva, rispetto ad altri apprendisti.
Tale diritto non spetta ai lavoratori licenziati dall’azienda per giusta causa.
Malattia
Durante il periodo di malattia l’apprendista avrà diritto, oltre a quanto previsto dalla legislazione vigente:
a. Per i primi tre giorni di malattia, limitatamente a quattro eventi morbosi in ragione d’anno, ad un’indennità pari al 60% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto;
b. In caso di ricovero ospedaliero e per tutta la durata dello stesso, entro i limiti del periodo di comporto del presente CCNL, ad un’indennità a carico del datore di lavoro, pari al 60% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto.
Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) si applicano a decorrere dal superamento del periodo di prova.
Infortunio
Durante il periodo d’infortunio l’apprendista avrà diritto alla conservazione del posto di lavoro, per un periodo di 180 giorni, dal verificarsi dell’infortunio.
A decorrere dal primo giorno successivo a quello dell’infortunio, in caso di assenza per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro, gli verrà corrisposta un’indennità integrativa rispetto a quella dell’INAIL fino al raggiungimento complessivo delle seguenti misure:
a. 60% per i primi 3 giorni;
b. 80% dal 4° al 20° giorno;
c. 90% dal 21° giorno al 180°
3. Le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano a decorrere dal superamento del periodo di prova.
Lavoro supplementare
In considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive che caratterizzano il settore a cui si riferisce il presente CCNL, il datore di lavoro, in attuazione dell’art.6 c.2 del D.Lgs.n.81/2015, ha facoltà di richiedere, anche in caso di rapporti a tempo determinato, lo svolgimento di:
a. prestazioni supplementari ai lavoratori assunti con contratto a tempo parziale;
b. prestazioni straordinarie ai lavoratori a tempo parziale per le stesse causali e con le medesime modalità previste per i lavoratori a tempo pieno dal presente CCNL.
2. Si intendono per prestazioni di lavoro supplementare quelle eccedenti la prestazione già concordata fino alle 8 ore giornaliere, intendendosi per tali quelle svolte oltre l’orario concordato fra le parti ai sensi dell’art. 5 c.2 del D.Lgs.n.81/2015.
Le parti prevedono che le ore supplementari non siano facoltative e verranno compensate con le seguenti maggiorazioni:
– Le ore di lavoro supplementare prestate in giorno feriale con orario diurno verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto e secondo i divisori convenzionali previsti nel presente CCNL, e con la maggiorazione del 24,61% da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto.
– Le ore di lavoro supplementare prestato nei giorni festivi verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto e secondo i divisori convenzionali previsti nel presente CCNL, e con la maggiorazione del 27,5% da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto.
– Le ore di lavoro supplementare prestate la notte verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto e secondo i divisori convenzionali previsti nel presente CCNL e con la maggiorazione del 30% da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto
Clausole di flessibilità ed elastiche
In applicazione di quanto previsto dall’art.6 c.4 del D.Lgs.n.81/2015, le parti interessate, con specifico patto scritto, potranno prevedere l’inserzione nel contratto a tempo parziale, anche nelle ipotesi di contratto di lavoro a termine, di clausole elastiche che possono prevedere:
a. la collocazione temporale della prestazione lavorativa, anche determinando il passaggio da un part- time orizzontale a verticale o viceversa, ovvero al sistema misto;
b. la variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa.
La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale con clausole elastiche richiede il consenso del lavoratore, formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche contestuale al contratto di lavoro.
L’eventuale rifiuto dello stesso non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento nemmeno per recidiva.
Per la sottoscrizione di tale patto il lavoratore può richiedere l’assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale ove costituita, indicato dal lavoratore medesimo.
È riconosciuta l’unilaterale facoltà di revocare il predetto consenso, esclusivamente, al ricorrere ad una delle condizioni di cui all’art.8, commi da 3 a 5, ovvero in quelle di cui all’art.10, primo comma, della legge 20 maggio 1970 n.300.
Nel caso di nuove assunzioni a tempo parziale, la disponibilità a tale variabilità dell’orario potrà essere inserita nella lettera di assunzione e, in tal caso, espressamente accettata dal lavoratore.
Qualora il datore di lavoro modifichi per un periodo predeterminato o predeterminabile la collocazione temporale dell’orario di lavoro adottando clausole elastiche, è tenuto a darne comunicazione al lavoratore con preavviso di almeno 2 giorni lavorativi, in presenza di particolari esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo.
Le ore di lavoro ordinarie richieste a seguito dell’applicazione di clausole elastiche debbono essere retribuite, relativamente alle sole ore in cui la suddetta variazione viene disposta, con la maggiorazione del 2% della quota oraria della retribuzione di fatto ai sensi del presente CCNL. Le ore di lavoro richieste a seguito di una variazione in aumento saranno retribuite, limitatamente alle ore per cui la variazione viene richiesta, con la quota oraria della retribuzione maggiorata del 10%.
Le suddette maggiorazioni non si applicano:
a. in caso di riassetto complessivo dell’orario di lavoro, che interessi l’intera azienda o unità organizzative autonome della stessa;
b. qualora la modifica sia richiesta dal lavoratore, seppur accettata dal datore di lavoro;
c. qualora la modifica dell’articolazione dell’orario di lavoro sia stata accettata dal lavoratore ed abbia carattere di modifica strutturale.
Nel caso in cui le clausole elastiche permettano di aumentare la durata della prestazione lavorativa, l’orario di lavoro non può superare il limite delle 40 ore settimanali, a meno che non si versi in una dimensione di flessibilità generale. Resta comunque salvo l’utilizzo della banca delle ore.
Periodo di prova
La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:
a. Quadri e primo livello: 6 mesi;
b. altri livelli: 3 mesi.