Istituito il codice tributo che i rivenditori possono utilizzare per recuperare lo sconto praticato all’utente finale per l’acquisto del nuovo apparecchio Tv, sotto forma di credito d’imposta, da sfruttare solo in compensazione mediante modello F24 (Agenzia entrate – risoluzione 23 agosto 2021, n. 55). Allo scopo di favorire il rinnovo o la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2 e di favorire il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti, attraverso il riciclo, ai fini di tutela ambientale e di promozione dell’economia circolare, di apparecchiature elettriche ed elettroniche, il contributo di cui all’art. 1, co. 1039, lett. c), L. n. 205/2017 è esteso all’acquisto e allo smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva. A riguardo il D.M. 05 luglio 2021 ha previsto che: Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta tramite il modello F24, è istituito il seguente codice tributo: In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. Nel caso in cui, successivamente alla ricezione dell’attestazione, la vendita dell’apparato non si concluda, ovvero l’apparato venga restituito dall’utente finale, il venditore comunica l’annullamento dell’operazione tramite il servizio telematico.
– il contributo per l’acquisto del nuovo apparecchio televisivo, previo corretto avvio a riciclo di un apparecchio non conforme al nuovo standard DVBT-2, è riconosciuto all’utente finale sotto forma di sconto praticato dal venditore dell’apparecchio sul relativo prezzo di vendita, per un importo pari al 20% del prezzo di vendita, entro l’importo massimo di 100 euro;
– ai fini dell’applicazione dello sconto, il venditore trasmette alla Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico, una comunicazione telematica avvalendosi del servizio telematico messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate;
– il servizio telematico comunica al venditore, mediante rilascio di apposita attestazione, la disponibilità dello sconto richiesto oppure l’impossibilità di applicarlo;
– il venditore recupera lo sconto praticato all’utente finale mediante un credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal secondo giorno lavorativo successivo alla ricezione dell’attestazione;
– il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione in misura non superiore all’ammontare complessivo degli sconti indicati nelle attestazioni, pena lo scarto del modello F24.
– “6927” denominato “BONUS TV ROTTAMAZIONE – credito d’imposta per il recupero degli sconti praticati dai rivenditori agli utenti finali per l’acquisto di nuovo apparecchio televisivo – D.M. del 5 luglio 2021”.
Nell’eventualità in cui il rivenditore abbia già utilizzato in compensazione il credito d’imposta, il rivenditore stesso procederà alla restituzione del relativo importo tramite modello F24 utilizzando il suddetto codice tributo “6927”, indicando tale importo nella colonna “importi a debito versati”.