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Agevolazioni prima casa: parametri per l’individuazione dell’immobile di lusso

18 Gennaio 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Sia ai fini dell’imposta di registro, che dell’IVA, l’esclusione delle agevolazioni “prima casa” stabilita per gli “immobili di lusso”, non dipende più dalla concreta tipologia del bene e dalle sue intrinseche caratteristiche qualitative e di superficie, bensì dalla classificazione catastale A1, A8 ovvero A9 dell’immobile oggetto di trasferimento. Con l’Ordinanza 21 dicembre 2020, n. 29212, la Corte di Cassazione ha precisato che, riguardo all’aliquota Iva agevolata, il diverso criterio basato sulla classificazione catastale si applica ai trasferimenti imponibili realizzati successivamente al 1° gennaio 2014

IL CASO

La controversia trae origine dall’avviso di liquidazione emesso dall’Agenzia delle Entrate a seguito di revoca dei benefici fiscali (aliquota IVA al 4%) connessi all’acquisto della prima casa. La revoca è stata motivata dalla qualificazione dell’immobile come abitazione di lusso, secondo i parametri riguardanti le caratteristiche qualitative e di superficie dell’immobile.
I giudici tributari hanno accolto il ricorso del contribuente in considerazione della data di trasferimento dell’immobile successiva al 1° gennaio 2014, rilevando che a decorrere da tale data l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata (4%), in caso di cessione di abitazioni in presenza dei requisiti ” prima casa”, è vincolata alla categoria catastale dell’immobile, senza alcuna rilevanza per le caratteristiche di lusso definite dal Decreto Ministeriale 2 agosto 1969.
Considerato che l’unità immobiliare oggetto di trasferimento risultava accatastata in categoria non di lusso, doveva ritenersi applicabile l’aliquota Iva agevolata (4%).

DECISIONE DELLA CASSAZIONE

Su ricorso dell’Agenzia delle Entrate, la Corte di Cassazione ha confermato la pronuncia dei giudici tributari.
La Corte Suprema ha evidenziato che correttamente i giudici tributari hanno ritenuto applicabili all’acquisto immobiliare con aliquota IVA agevolata le disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 175 del 2014.
Al riguardo, la Cassazione ha precisato il decreto legislativo n. 23 del 2011, nel sostituire la precedente normativa in materia di imposta di registro, ha sancito il superamento del criterio di individuazione dell’immobile di lusso – non ammesso, in quanto tale, ai benefici “prima casa” – incentrato sui parametri di cui al D.M. 2 agosto 1969, il cui elevato tecnicismo ha dato causa ad un elevato contenzioso.
In forza della disciplina sopravvenuta l’esclusione dall’agevolazione non dipende più dalla concreta tipologia del bene e dalle sue intrinseche caratteristiche qualitative e di superficie (individuate sulla base del suddetto decreto ministeriale), bensì dalla circostanza che la casa di abitazione oggetto di trasferimento sia iscritta in categoria catastale A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) ovvero A9 (castelli e palazzi con pregi artistici o storici).
Al fine di allineare allo stesso criterio dell’imposta di registro anche l’agevolazione “prima casa” attribuita con aliquota IVA ridotta (4 per cento), il legislatore è poi intervenuto con il D.Lgs. n. 175 del 2014 che ha espressamente richiamato il “criterio catastale”, con il risultato che anche l’agevolazione IVA è esclusa (indipendentemente dalla sussistenza di tutti gli altri requisiti) per gli immobili rientranti in una delle seguenti categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) ovvero A9 (castelli e palazzi con pregi artistici o storici).
La Corte Suprema ha precisato, che il nuovo regime ai fini IVA trova applicazione ai trasferimenti imponibili realizzati successivamente al 1° gennaio 2014.

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