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Agenzia Entrate-Riscossione: online le nuove faq

1 Febbraio 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione sono state aggiornate le faq sulle misure introdotte in materia di riscossione dai provvedimenti legislativi emanati nel periodo di emergenza sanitaria Covid-19 (Agenzia Entrate-Riscossione – faq del 30 gennaio 2021).

Fino a quando sono sospesi i pagamenti delle cartelle di Agenzia delle entrate- Riscossione?

I provvedimenti legislativi emanati nel periodo di emergenza Covid-19 hanno differito al 28 febbraio 2021 il termine “finale” di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione.

Pertanto, i pagamenti sospesi sono quelli in scadenza dall’8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021.

Ho una cartella, che mi è stata notificata tempo fa, scaduta dopo l’8 marzo 2020. Devo pagarla per evitare le procedure di recupero ovvero i termini per il pagamento sono sospesi?

I termini per il pagamento sono sospesi fino al 28 febbraio 2021. Il versamento delle somme dovute dovrà essere effettuato entro il 31 marzo 2021.

I pagamenti oggetto di sospensione, che dovranno essere eseguiti entro il 31 marzo 2021, vanno effettuati in unica soluzione?

Non necessariamente. Per le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione puoi anche richiedere una rateizzazione. Al fine di evitare l’attivazione di procedure di recupero da parte di Agenzia delle entrate- Riscossione, è opportuno presentare la domanda entro il 31 marzo 2021.

Agenzia delle entrate-Riscossione può notificarmi nuove cartelle nel periodo di sospensione (dall’8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021)?

No. Nel periodo di sospensione – dall’8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 – Agenzia delle entrate-Riscossione non effettuerà la notifica delle cartelle di pagamento, nemmeno tramite posta elettronica certificata (pec).

Ho un piano di rateizzazione in corso con rate che scadono nel periodo di sospensione. Per queste rate devo rispettare le scadenze di pagamento?

Il pagamento delle rate in scadenza è sospeso dall’8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021. Queste rate devono essere versate comunque entro il 31 marzo 2021.

Ho un piano di rateizzazione che alla data dell’8 marzo 2020 era ancora in essere, ma potrei avere difficoltà a corrispondere entro il 31 marzo 2021 tutte le rate in scadenza. È prevista qualche agevolazione?

Sì. Il “Decreto Rilancio” estende da 5 a 10 il numero massimo delle rate, anche non consecutive, che comportano la decadenza del piano di rateizzazione in caso di mancato pagamento. Inoltre, il “Decreto Ristori” ha esteso tale agevolazione a tutti i piani di rateizzazione che verranno concessi a fronte di istanze presentate fino al 31 dicembre 2021.

Con la fine del periodo di sospensione, fissato al 28 febbraio 2021, qual è il termine per pagare le rate dei piani di rateizzazione?

Il pagamento delle rate sospese, ossia quelle che avevano scadenza compresa tra l’8 marzo 2020 e il 28 febbraio 2021, dovrà essere effettuato entro il prossimo 31 marzo.

Ho una cartella i cui termini di versamento sono scaduti prima dell’8 marzo 2020. Agenzia delle entrate-Riscossione può attivare procedure cautelari o esecutive durante il periodo di sospensione?

No. Durante il periodo di sospensione, quindi fino al 28 febbraio 2021, Agenzia delle entrate-Riscossione non attiverà alcuna nuova procedura cautelare (es. fermo amministrativo o ipoteca) o esecutiva (es. pignoramento).

Ho ricevuto nel 2020 un preavviso di fermo del mio veicolo (o un preavviso di ipoteca), che avrei dovuto pagare entro i successivi 30 giorni. Se non sono riuscito ancora a pagarlo posso utilizzare l’auto (o mi viene iscritta ipoteca sull’immobile)?

Dall’8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 le azioni di recupero, cautelari ed esecutive, dei carichi affidati alla riscossione sono sospese e pertanto, fino a quest’ultima data, Agenzia delle entrate-Riscossione non procederà all’iscrizione di fermi amministrativi (o alle iscrizioni di ipoteche).

Ho subito il pignoramento dello stipendio prima dell’entrata in vigore del Decreto n. 34/2020. Il mio datore di lavoro continuerà ad effettuare la trattenuta nella misura prevista dalla legge?

Fino al 28 febbraio 2021 sono sospesi gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati dall’Agente della riscossione prima della data di entrata in vigore del Decreto n. 34/2020, se relativi a somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego nonché a titolo di pensione e trattamenti assimilati. Pertanto, il datore di lavoro, nel periodo di sospensione, non deve effettuare le relative trattenute che riprenderanno, salvo l’eventuale pagamento del debito, a decorrere dal 1° marzo 2021.

Devo ricevere il pagamento di una prestazione professionale da parte di una Pubblica Amministrazione ma ho una cartella di pagamento scaduta di importo superiore a 5 mila euro. La Pubblica Amministrazione farà le verifiche presso l’agente della riscossione e bloccherà il pagamento?

No. Nel periodo di sospensione dall’8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 le Pubbliche Amministrazioni non devono verificare la presenza di debiti non ancora pagati all’agente della riscossione (articolo 48-bis del DPR n. 602/1973). Le verifiche eventualmente già effettuate, anche prima dell’inizio della sospensione, che hanno fatto emergere una situazione di inadempienza ma per le quali l’agente della riscossione non ha ancora notificato l’atto di pignoramento, sono prive di qualunque effetto e le Amministrazioni Pubbliche procedono al pagamento a favore del beneficiario.

È possibile ricevere assistenza agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione durante l’emergenza COVID-19? Posso presentarmi direttamente o devo richiedere un appuntamento?

A partire dal 15 giugno 2020 Agenzia delle entrate-Riscossione ha avviato la graduale riapertura al pubblico degli sportelli presenti sul territorio nazionale, nei giorni dal lunedì al venerdì, con orario dalle 8.15 alle 13.15. L’ingresso è consentito solo tramite appuntamento.

È possibile fissare un appuntamento tramite il servizio “Prenota ticket”, disponibile nell’area pubblica del portale e dell’App Equiclick senza necessità di pin e password.

In considerazione della sospensione fino al prossimo 28 febbraio 2021 delle attività di notifica e di riscossione, i servizi di sportello al momento disponibili sono limitati alle sole operazioni urgenti e indifferibili.

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