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Agente sportivo: modalità di accesso e obblighi della professione

19 Marzo 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 18 marzo 2021 il D.Lgs. n. 37/2021 recante le misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo.

L’agente sportivo è il soggetto che, in esecuzione del contratto di mandato sportivo, mette in contatto due o più soggetti operanti nell’ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dal Comitato Internazionale Olimpico, siano essi lavoratori sportivi o Società o Associazioni Sportive, ai fini della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di lavoro sportivo, del trasferimento della prestazione sportiva mediante cessione del relativo contratto di lavoro, del tesseramento di uno sportivo presso una Federazione Sportiva Nazionale, fornendo servizi professionali di assistenza e consulenza, mediazione.

Presso il CONI è istituito il Registro nazionale degli agenti sportivi, al quale deve essere iscritto l’agente sportivo, ai fini dello svolgimento della professione. Al Registro può iscriversi il cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione europea che:
– si trovi nel pieno godimento dei diritti civili;
– non abbia riportato condanne penali per delitti non colposi nell’ultimo quinquennio;
– è in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente;
– abbia validamente superato un esame di abilitazione diretto ad accertarne l’idoneità (il titolo abilitativo all’esercizio della professione di agente sportivo ha carattere permanente ed è personale e incedibile).

Ai fini dell’iscrizione è inoltre richiesto il pagamento di un’imposta di bollo annuale di 250 euro.

Nel Registro possono iscriversi anche i cittadini dell’Unione europea, nell’apposita sezione “Agenti sportivi Stabiliti”, abilitati in altro Stato membro all’esercizio dell’attività di agente sportivo.
L’attività di agente sportivo può essere esercitata anche con l’iscrizione a un albo circondariale degli avvocati; infatti, la suddetta iscrizione è compatibile con l’iscrizione al Registro nazionale degli agenti sportivi, ricorrendone i relativi presupposti.

Contratto di mandato sportivo

Il contratto di mandato sportivo deve, a pena di nullità, essere redatto in forma scritta e contenere i seguenti elementi:
– le generalità complete delle parti contraenti;
– l’oggetto del contratto;
– la data di stipulazione del contratto;
– il compenso dovuto all’agente sportivo, nonché le modalità e le condizioni di pagamento;
– la sottoscrizione delle parti del contratto.

Al contratto deve essere apposto un termine di durata non superiore a due anni, nel caso di un termine superiore o di mancata indicazione del termine, la durata del contratto è da intendersi automaticamente pari a due anni. Sono nulle le clausole di tacito rinnovo del contratto.

Il contratto di mandato sportivo:
– può essere stipulato dall’agente sportivo con non più di due soggetti da lui assistiti;
– può contenere una clausola di esclusiva in favore dell’agente sportivo, in assenza della quale si intende a titolo non esclusivo;
– deve essere redatto in lingua italiana o, in subordine, in una lingua di uno dei Paesi dell’Unione europea;
– è nullo se stipulato da un soggetto non iscritto al Registro nazionale degli agenti sportivi o che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità o di conflitto d’interessi;
– deve essere depositato dall’agente sportivo presso la Federazione Sportiva Nazionale nel cui ambito opera, a pena di inefficacia, entro venti giorni dalla data della sua stipulazione (presso ciascuna Federazione Sportiva Nazionale è istituito un Registro dei contratti di mandato sportivo).

Il contratto di mandato sportivo, qualora abbia ad oggetto le prestazioni sportive di un lavoratore sportivo minore di età (a partire dal compimento del quattordicesimo anno di età), deve essere sottoscritto, a pena di nullità, da uno degli esercenti la responsabilità genitoriale o dall’esercente la tutela o la curatela legale del lavoratore sportivo e deve essere redatto e depositato anche nella lingua di nazionalità del minore.
Nessun pagamento, utilità o beneficio è dovuto all’agente sportivo da parte del minore in relazione alle attività svolte in suo favore, ferma restando la possibile remunerazione dell’agente sportivo da parte della Società o Associazione Sportiva contraente.

Condizioni di incompatibilità

E’ fatto divieto di esercitare l’attività di agente sportivo per:
– i dipendenti delle amministrazioni pubbliche;
– i soggetti che ricoprono cariche, anche elettive, o incarichi nelle amministrazioni, enti, Società, Consorzi o Associazioni pubbliche;
– i titolari di incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti politici o in organizzazioni sindacali;
– i lavoratori sportivi;
– gli atleti tesserati alla Federazione Sportiva Nazionale presso la quale abbiano conseguito il titolo abilitativo;
– i soggetti che ricoprono cariche sociali o associative, incarichi dirigenziali o tecnico-sportivi o che sono titolari di rapporti di lavoro subordinato o autonomo, anche di tipo professionale e di consulenza, presso il Comitato Olimpico Internazionale, il Comitato Paralimpico Internazionale, il CONI, il CIP, le Federazioni Sportive Internazionali, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, e comunque presso Società o Associazioni Sportive, italiane o estere, operanti nel settore sportivo per il quale abbiano conseguito l’abilitazione a svolgere l’attività di agente sportivo;
– i soggetti che instaurano o mantengono rapporti di qualsiasi altro genere, anche di fatto, che comportino un’influenza sulle Associazioni o Società Sportive, italiane o estere, operanti nel settore sportivo per il quale abbiano conseguito l’abilitazione a svolgere l’attività di agente sportivo.

La situazione di incompatibilità per i lavoratori sportivi e per gli atleti tesserati alla Federazione Sportiva Nazionale, cessa al termine della stagione sportiva nella quale il soggetto abbia concluso l’attività sportiva.
Invece per i soggetti che ricoprono diverse cariche e per i soggetti influenti sulle associazioni, la situazione di incompatibilità viene meno decorsi sei mesi dalla data della cessazione di ciascuna delle situazioni e dei rapporti ivi indicati.

Conflitti d’interesse

Riguardo ai conflitti d’interesse, è fatto divieto all’agente sportivo:
– di avere interessi diretti o indiretti, anche di tipo professionale e di consulenza, salvo quelli derivanti dal contratto di mandato sportivo, in imprese, Associazioni o Società operanti nel settore sportivo per il quale abbiano conseguito il titolo abilitativo;
– di avere interesse diretto o indiretto nel trasferimento di un lavoratore sportivo e di assumere cointeressenze o partecipazioni nei diritti economici relativi al trasferimento di un lavoratore sportivo, fermo restando il diritto alla corresponsione del compenso;
– di offrire, a qualunque titolo, denaro o altri beni, benefici o utilità economiche, a colleghi o a soggetti terzi, al fine di indurre questi ultimi a sottoscrivere un contratto di mandato sportivo o a risolverne uno in corso di validità;
– di avviare trattative o di stipulare contratti con una Società o Associazione Sportiva, in cui il coniuge o un parente o affine entro il secondo grado dell’agente detengano partecipazioni anche indirettamente, ricoprano cariche sociali o associative, incarichi dirigenziali o tecnico-sportivi(il medesimo divieto trova applicazione anche per la stipulazione dei contratti che abbiano ad oggetto il trasferimento e il tesseramento di uno sportivo presso la suddetta Società o Associazione).

Obblighi e compensi

L’agente sportivo deve esercitare l’attività nel rispetto dei principi di lealtà, probità, dignità, diligenza e competenza e di corretta leale concorrenza, con autonomia, trasparenza e indipendenza, osservando il Codice etico nonché ogni altra normativa applicabile, ivi comprese quelle formulate dal CONI, dal CIP e quelle dell’ordinamento sportivo internazionale e nazionale, in particolare quelle poste dalle Federazioni Sportive Internazionali e nazionali del settore sportivo nel quale l’agente ha conseguito il titolo abilitativo e presso le quali opera.
L’agente sportivo è inoltre tenuto all’aggiornamento professionale.

Il compenso spettante, come corrispettivo dell’attività svolta in esecuzione del contratto di mandato sportivo, è determinato dalle parti in misura forfettaria o in termini percentuali sul valore della transazione, in caso di trasferimento di una prestazione sportiva, ovvero sulla retribuzione lorda complessiva del lavoratore sportivo risultante dal relativo contratto di lavoro sportivo sottoscritto con l’assistenza dell’agente sportivo.
Il compenso deve essere corrisposto mediante modalità di pagamento tracciabile e il pagamento deve essere effettuato esclusivamente dal soggetto o dai soggetti che hanno stipulato il contratto di mandato con l’agente sportivo.
Il lavoratore sportivo assistito dall’agente sportivo, dopo la conclusione del contratto di lavoro sportivo, può autorizzare la Società o Associazione Sportiva datrice di lavoro a provvedere direttamente, per suo conto, alla corresponsione del compenso dovuto all’agente sportivo, secondo le modalità e i termini stabiliti dal relativo contratto di mandato sportivo.
Entro il 31 dicembre di ogni anno le Società e Associazioni Sportive e i lavoratori sportivi sono tenuti a comunicare al CONI, al CIP e alla Federazione Sportiva Nazionale competente, le modalità e l’ammontare del trattamento economico effettivamente erogato a ciascun agente sportivo per ogni attività posta in essere nei dodici mesi precedenti nonché l’istituto bancario presso il quale è stato effettuato l’accredito e il Paese ove è ubicato il medesimo istituto.

Società di agenti sportivi

L’attività di agente sportivo può essere esercitata anche in forma societaria, attraverso la costituzione di una società di persone o di capitali, secondo la disciplina legislativa vigente.
La costituzione della società è ammessa al ricorrere delle seguenti condizioni:
– l’oggetto sociale deve essere costituito dall’attività di agente sportivo e da eventuali attività connesse o strumentali;
– la maggioranza assoluta delle quote della società deve essere detenuta da soggetti iscritti nel Registro;
– la rappresentanza e i poteri di gestione della società devono essere conferiti a soggetti iscritti nel Registro;
– i soci non devono possedere, in via diretta o mediata, quote di partecipazione in altre società di agenti sportivi.

La società costituita deve essere iscritta nell’apposita sezione “Società di agenti sportivi” del Registro nazionale degli agenti sportivi, di fatto, la possibilità di sottoscrizione di contratti di mandato sportivo, in nome della società di agenti sportivi, è subordinata all’iscrizione della società medesima nell’apposita sezione del Registro.

All’atto dell’iscrizione, presso il CONI devono essere depositati:
– la copia autenticata dell’atto costitutivo della società, dello statuto e del libro dei soci;
– l’elenco nominativo degli organi sociali e quello dei dipendenti e dei collaboratori.

Eventuali variazioni sopravvenute degli stessi devono essere comunicate e depositate entro venti giorni dal loro verificarsi.

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