Possono essere sostituti di imposta, anche i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, limitatamente, tuttavia, ai redditi corrisposti da una loro stabile organizzazione o base fissa in Italia. Solo laddove il soggetto abbia istituito in Italia una stabile organizzazione ovvero una base fissa – circostanza non verificabile in sede di interpello – il medesimo sarà tenuto a richiedere il codice fiscale e ad adempiere ai conseguenti obblighi in qualità di sostituto d’imposta (effettuazione e versamento delle ritenute, certificazione degli emolumenti e di presentazione del modello 770, quello dei sostituti d’imposta).
Quanto alle modalità per adempiere agli obblighi sopra richiamati, si rinvia al Modello AA5/6 – Domanda attribuzione codice fiscale, comunicazione variazione dati, avvenuta fusione, concentrazione, trasformazione, estinzione (soggetti diversi dalle persone fisiche) – e alle relative istruzioni per la compilazione, con particolare attenzione alle indicazioni fornite per i soggetti non residenti.
Laddove, poi, il sostituto non abbia operato, né versato, in tutto o in parte, le ritenute, ferma l’applicazione della sanzione (pari al 20 per cento delle ritenute non eseguite, ravvedibile), troveranno applicazione:
a) la sanzione di cui all’articolo 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 (pari al 30% delle ritenute non versate, ravvedibile ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472);
ovvero in alternativa, nell’ipotesi di omessa o infedele dichiarazione (da presentare entro il 31 ottobre 2021)
b) la sanzione di cui all’articolo 2 del citato d.lgs. n. 471 (rispettivamente dal 120 al 240 per cento in caso di omissione, oppure dal 90 al 180 per cento in caso di infedeltà, delle ritenute non versate, con un minimo di 250 euro) – , risultando, in tale evenienza assorbita la sanzione di cui al citato articolo 13 – nonché, in aggiunta la sanzione amministrativa di euro 50 per ogni percipiente non indicato nella dichiarazione presentata o che avrebbe dovuto essere presentata, entrambe ravvedibili ai sensi del citato articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997.
Si applica, altresì, per ogni certificazione unica, omessa, tardiva o errata, la sanzione di 100 euro con un massimo di 50.000 euro per sostituto di imposta.
Qualora, invece, non abbia una stabile organizzazione in Italia, il soggetto potrebbe assolvere i descritti adempimenti fiscali relativamente ai compensi erogati solo dopo aver assunto la qualifica di sostituto d’imposta.
Pertanto, relativamente ai compensi erogati precedentemente, sarà cura del personale assunto dal soggetto “con contratto di prestazione occasionale”, che ha percepito i compensi per lo svolgimento di tale attività, dichiarare nel nostro Paese i predetti emolumenti.
Al riguardo, si precisa che qualora il predetto personale non fosse residente in Italia, sono fatte salve le disposizioni della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata dal nostro Paese con quello di residenza del percettore.