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Accertamento società a ristretta base sociale: attribuzione utili extracontabili ai soci

3 Marzo 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

La Corte di Cassazione ha affermato che in caso di accertamento nei confronti di società di capitali a ristretta base sociale è ammessa la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili. Per escludere l’operatività della presunzione non è sufficiente che il socio si limiti ad allegare genericamente la mancanza di prova di un valido e definitivo accertamento nei confronti della società, ma deve contestare lo stesso effettivo conseguimento, da parte della società, degli utili, ove non sia in grado di dimostrare la mancata distribuzione degli stessi. (Ordinanza 26 febbraio 2021, n. 5462).

La controversia riguarda l’avviso di accertamento ai fini IRPEF con il quale l’Agenzia delle Entrate ha contestato al contribuente, socio di società di capitali a ristretta base sociale, il maggior reddito derivante dalla presunta distribuzione di utili extracontabili accertati in capo alla società.
I giudici tributari hanno accolto il ricorso del contribuente ritenendo che l’onere di dimostrare la legittimità della pretesa ricadesse in capo all’amministrazione finanziaria. Secondo i giudici la presunzione semplice su cui l’Ufficio si fonda non consente di ravvisare elementi presuntivi rilevanti in quanto l’avviso a carico del socio, ancorché nasca dalla medesima azione accertatrice, deve contenere una motivazione autonoma e completa. In altri termini il socio deve ricevere dall’Ufficio notizia diretta e formale delle ragioni poste a base dell’accertamento, senza che assuma rilievo il fatto che il socio di una s.r.l., i cui poteri di controllo sono peraltro limitati, possa avere ricevuto, in concreto, una conoscenza di fatto delle indagini fiscali compiute a carico della società partecipata.

La Corte di Cassazione ha riformato la decisione dei giudici tributari, richiamando la legittima applicazione della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, a fronte della quale opera un onere di prova contraria a carico del socio.
La Corte Suprema ha affermato che in materia di imposte sui redditi, nell’ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, è ammessa la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili, che non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell’assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, con la conseguenza che, una volta ritenuta operante detta presunzione, spetta poi al contribuente fornire la prova contraria.
Al fine di escludere l’operatività della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, conseguiti e non dichiarati da una società a ristretta base partecipativa, non è sufficiente che il socio si limiti ad allegare genericamente la mancanza di prova di un valido e definitivo accertamento nei confronti della società, ma deve contestare lo stesso effettivo conseguimento, da parte della società, di tali utili, ove non sia in grado di dimostrare la mancata distribuzione degli stessi, stante l’autonomia dei giudizi nei confronti della società e del socio e il rapporto di pregiudizialità dell’accertamento nei confronti del primo rispetto a quello verso il secondo.

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