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Accertamento redditi e presunzioni su movimentazioni bancarie

27 Ottobre 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

In tema di accertamento dei redditi, con riferimento ai versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo, grava sul contribuente l’onere di dimostrare la sussistenza di specifici costi e oneri deducibili, che deve essere fondata su concreti elementi di prova e non già su presunzioni o affermazioni di carattere generale o sul mero richiamo all’equità (Corte di Cassazione – Sez. trib. – Ordinanza 25 ottobre 2021, n. 29831).

I contribuenti, in qualità di eredi, impugnarono un avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle entrate, con il quale vennero ripresi a tassazioni maggiori redditi tratti dalla defunta, ai fini delle imposte dirette, dell’IRAP e dell’IVA.
Il ricorso venne accolto integralmente in primo grado; proposto appello dall’Agenzia delle entrate, la Commissione Tributaria Regionale lo respinse.
Avverso la detta sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione.
La Suprema Corte rammenta che in tema di accertamento dei redditi, resta invariata la presunzione legale posta dall’art. 32 del d.p.r. n. 600 del 1973 con riferimento ai versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo, sicché questi è onerato di provare in modo analitico l’estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili, essendo venuta meno, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, l’equiparazione logica tra attività imprenditoriale e professionale limitatamente ai prelevamenti sui conti correnti; tutto ciò ferma restando la legittimità della imputazione a compensi delle somme risultanti da operazioni bancarie di versamento.
In virtù della disposta inversione dell’onere della prova, grava sul contribuente l’onere di dimostrare la sussistenza di specifici costi e oneri deducibili, che dev’essere fondata su concreti elementi di prova e non già su presunzioni o affermazioni di carattere generale o sul mero richiamo all’equità.
Nella fattispecie in esame, lamentando plurime violazioni di legge, in realtà l’Agenzia ricorrente intende sottoporre al vaglio – in maniera inammissibile -, l’accertamento in fatto operato dal giudice di merito in ordine alla valenza probatoria della documentazione prodotta dalla contribuente per superare la detta presunzione.
In particolare, la commissione tributaria regionale, facendo corretta applicazione della esposta regola sull’onere della prova a carico del contribuente, ha affermato che attraverso i documenti prodotti nel corso del giudizio, gli eredi dell’amministratrice di condomini avevano dimostrato che tutte le somme registrate sul conto corrente intestato a quest’ultima, erano in realtà interamente riconducibili ai versamenti effettuati dai condomini dalla stessa amministrati.
E siffatto accertamento non è sindacabile in sede di legittimità, avendo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione ribadito l’inammissibilità del ricorso per cassazione il quale, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito.
Pertanto, il ricorso è respinto.

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