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Accertamenti bancari: a carico del contribuente l’irrilevanza fiscale

9 Settembre 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

È a carico del contribuente l’onere di provare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non siano riferibili ad operazioni imponibili, fornendo una prova analitica, riferita ad ogni singolo versamento bancario (Corte di cassazione – Sez. VI civ. – Ordinanza 08 settembre 2021, n. 24238).

Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Lazio di rigetto dell’appello proposto avverso una decisione della CTP di Latina, che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso un avviso di accertamento IRPEF.
Nello specifico, la CTR aveva accolto la tesi del contribuente, il quale aveva giustificato il versamento sul suo conto bancario di un assegno circolare di € 52.000, quale corrispettivo da lui percepito per la cessione delle quote societarie.
L’Agenzia delle entrate lamenta che, negli accertamenti fondati sulle movimentazioni bancarie, era onere del contribuente dimostrare l’irrilevanza delle movimentazioni ai fini reddituali; ed il contribuente non era riuscito a dimostrare che l’assegno circolare di € 52.000,00 fosse quale corrispettivo della cessione delle azioni della società; ma anche se il contribuente avesse offerto la dimostrazione che la movimentazione fosse effettivamente riferita ad una cessione di quote, il medesimo non aveva offerto la prova che si trattasse di proventi effettivamente dichiarati e correttamente tassati.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in presenza di accertamenti bancari svolti ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, è onere del contribuente imprenditore dimostrare che i proventi desumibili dalle movimentazioni bancarie non debbano essere recuperati a tassazione o per averne egli già tenuto conto nelle dichiarazioni o perché fiscalmente non rilevanti, siccome non riferibili ad operazioni imponibili; e, per volontà di legge, l’onere dell’amministrazione di provare la sua pretesa è soddisfatto attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti bancari, restando a carico del contribuente l’onere di provare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non siano riferibili ad operazioni imponibili, fornendo una prova non generica, ma analitica, riferita quindi ad ogni singolo versamento bancario
Nella specie, non è condivisibile quanto sostenuto dalla CTR, la quale ha ritenuto plausibile che l’assegno circolare di € 52.000,00, versato sul conto corrente bancario del contribuente imprenditore, non fosse riconducibile a suoi introiti imprenditoriali, ma costituisse il corrispettivo a lui versato per la vendita di un posto barca presso il porto turistico; non è esaustivo il fatto che detta operazione di vendita risultasse annotata sul libro soci dell’anzidetto porto turistico e neppure è esaustivo l’avere il contribuente documentalmente provato che la banca, per motivi di privacy, gli avesse negato la chiesta certificazione circa l’emittente dell’assegno circolare, di cui si controverte, sebbene si fosse dichiarata pronta a produrla su richiesta dell’Agenzia delle entrate; era invero preciso onere del contribuente fornire la prova che detto assegno circolare era stato da lui ricevuto a fronte della cessione di un posto barca presso il porto turistico; il che, nella specie, il contribuente non ha fatto.
Da quanto sopra, consegue l’accoglimento del ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate e la cassazione della sentenza impugnata.

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